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Spunti civilistici in tema di liquidazione dei FIA immobiliari

Parte I: Liquidazione del fondo e responsabilità

Quando si parla di liquidazione di un fondo di investimento alternativo (“FIA”) immobiliare ci si riferisce, in generale, al procedimento che porta all’estinzione di quel peculiare centro di imputazione di posizioni giuridiche soggettive che è il FIA stesso.

Argomentando sulla base della disciplina dettata dal Codice Civile in materia di società di capitali, è possibile affermare, dal punto di vista sistematico, che la liquidazione consista appunto in un procedimento, che viene avviato al ricorrere di una causa di scioglimento (ad esempio, la maturazione di un termine di durata) e che si svolge mediante regole predeterminate, teleologicamente orientate a far sì che avvenga il pagamento dei creditori dell’entità destinata all’estinzione ed alla ripartizione tra gli aventi diritto dell’eventuale residuo attivo. Pertanto, l’estinzione del FIA, in seguito all’esperimento di una procedura di liquidazione comporta il venir meno del centro d’imputazione dei diritti e degli obblighi nascenti dai rapporti giuridici posti in essere dalla SGR durante il ciclo di vita del medesimo.

Per approcciare correttamente l’analisi in termini civilistici del fenomeno estintivo dei FIA, pare opportuno preliminarmente ricordare che la disciplina della liquidazione è contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 e ss.mm.ii. (“TUF“), nel Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”, nel D.M. n. 30 del 5 marzo 2015 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento attuativo dell’art. 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani”; e, soprattutto, nel regolamento di gestione di ciascun FIA interessato, adottato ai sensi dell’art. 37 del TUF. In questa regolamentazione multilivello, troviamo esplicitate le cause di scioglimento dei FIA e le forme in cui il procedimento di liquidazione potrà essere declinato, nonché le attività da porre in essere nel corso della fase liquidatoria. L’analisi di dettaglio di questi profili esula dai confini del presente lavoro: per quello che interessa in questa sede, è sufficiente rilevare come, nel disegno regolamentare, la fase liquidatoria di un FIA immobiliare dovrebbe, almeno in teoria, rappresentare un momento temporalmente circoscritto, limitato al rapido espletamento degli adempimenti di natura tecnica, legale, contabile e fiscale necessari per il riparto dell’eventuale residuo attivo di liquidazione in favore dei partecipanti.
L’esperienza applicativa, tuttavia, dimostra quotidianamente come il disegno sotteso alle norme regolatrici sopra menzionate risulti insufficiente per l’efficiente gestione di una fase così delicata (anzi, oseremmo dire, la più delicata) del ciclo di vita dei FIA. La complessità e vastità dei rapporti giuridici posti in essere dalle SGR nell’ambito della gestione di un FIA immobiliare comporta potenziali conseguenze, in termini patrimoniali, i cui effetti potrebbero realizzarsi anche a distanza di anni rispetto alla chiusura della liquidazione (si pensi all’accertamento fiscale su una compravendita stipulata poco prima della liquidazione, oppure ad un contenzioso civile pendente che la SGR non riesca a definire in via transattiva in tempo utile), dunque in tempi incompatibili con l’esigenza di chiudere il FIA alla scadenza predeterminata.

In termini civilistici, adottando, per comodità espositiva e rilevanza degli interessi coinvolti, il punto di vista di una SGR nell’ambito di una liquidazione in bonis, la rilevata discrasia tra ratio della regolamentazione di settore e gestione pratico-operativa delle procedure di liquidazione, impone all’operatore del diritto di tentare di dare risposta a tre fondamentali quesiti:
a) quali siano le responsabilità civili che potrebbero insorgere successivamente all’esperimento della procedura di liquidazione, nel caso in cui sopravvengano passività non emerse nel corso della procedura medesima;
b) chi, nei casi di cui alla lettera a), sia il soggetto responsabile, alla luce del principio di autonomia patrimoniale dei fondi comuni di investimento sancito dall’art. 36, comma 4, del TUF:
Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti“.
che fa sì che i fondi comuni di investimento costituiscano una significativa eccezione ammessa dall’ordinamento al principio della responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740, Cod. Civ.;
c) quali possano essere le misure gestorie di prevenzione/mitigazione dei rischi da porre in essere nell’ambito della procedura di liquidazione.