Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

La Regione Lazio oltre il Piano Casa

Novità nel settore edilizio nella Regione Lazio: con la legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017 recante “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” la Regione Lazio si è dotata di una legge per intervenire nel settore edilizio in maniera ordinaria e superare, quindi, le disposizioni “straordinarie” del Piano Casa (si ricorda, infatti, che la legge cd. Piano Casa, la L.R. 21 dell’11 agosto 2009 recava “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale”).

La rigenerazione urbana. I programmi di rigenerazione urbana sono costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici volti a riqualificare il contesto urbano in situazione di criticità e di degrado e a recuperare e riqualificare gli ambiti, i complessi edilizi e gli edifici dismessi o inutilizzati al fine di migliorare le condizioni abitative, sociali, economiche ambientali.
Dove: I progetti di rigenerazione dovranno riguardare il territorio urbanizzato, ossia:
• Le porzioni di territorio classificate dalla Carta d’Uso del suolo come insediamenti residenziali e produttivi, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi urbanizzate;
• il territorio già trasformato in attuazione dei PRG;
• le porzioni di territorio che i PRG individuano come trasformabili.
Presupposti: Condizione per il rilascio dei titoli abilitativi che autorizzano gli interventi di rigenerazione urbana è, come ovvio, l’esistenza, l’adeguamento o la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.
Parimenti, anche gli inerventi di bonifica – soprattutto dei siti industriali dismessi – sono una condizione obbligatoria per realizzare tutti gli interventi di rigenerazione e recupero. La bonifica deve essere ultimata inderogabilmente prima di qualsiasi cambio di destinazione d’uso o del rilascio del titolo edilizio.
Come: I programmi di rigenerazione urbana si attuano attraverso i programmi integrati di intervento o di recupero.

Ambiti territoriali di riqualificazione. Spetta ai Comuni individuare ambiti territoriali urbani in cui potranno essere realizzati interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.
Gli interventi in questione potranno essere realizzati con il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda agguntiva rispetto a quella preesistente nella misura massima del 30%.
Negli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione sarà consentito il cambio di destinazione d’uso degli edifici con il divieto, tuttavia, dell’insediamento di medie e grandi strutture di vendita.
Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni sugli ambiti territoriali di riqualificazione le zone individuate dai PRG come insediamenti urbani storici.

Interventi diretti. Sono poi ammessi interventi di ristrutturazione edilizia (o interventi di demolizione e ricostruzione) con un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente. Per gli edifici poduttivi, l’incremento massimo conesentito non può superare il 10% della superficie coperta.

Previsioni per i cinema. Il Lazio è tra le prime regioni a dare attuazione alla Legge Francescini, la L. 220/2016 (Disciplina del cinema e dell’audiovisivo) che mira ad agevolare la costruzione o riattivazione di sale cinematografiche o centri polifunzionali. Per queste fnialità la L.R. 7/2017 consente l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia (o demolizione e ricostruzione) con incremento della volumetria o della superficie lorda esistente fino a 20% dell’esistente e l’esecuzione di interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli edifici esistenti. All’interno di teatri e sale cinematografiche, poi, sono consentiti cambi di destinazione d’uso, fino a un massimo del 30%, per l’apertura di attività commerciali, artigianali e servizi.

Efficientamento energetico edifici. Ulteriori possibilità di incrementi volumetrici sono poi consentite per gli interventi di efficientamento energetico: ai Comuni, infatti , è affidata la possibilità di prevedere nei propri strumenti urbanistici la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20% della volumetria o della superficie utile esistenti degli edifici a destinazione residenziale, per un massimo di 70 mq di superficie e tali ampliamenti devono rispettare la disciplina in materia di sostenibilità energetico ambientale.