Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Detrazione del 50% estesa agli immobili in zona sismica 3

Le novità normative apportate dal cd. sisma bonus e le recenti linee guida per la classificazione del rischio sismico, sono state illustrate da Rosemarie Serrato nell’articolo che segue, pubblicato su Dossier de Il sole 24 Ore il 19 aprile 2017.

Detrazione del 50% estesa agli immobili in zona sismica 3

Possibile ripartire lo sconto in cinque quote annuali (non più di dieci) di pari importo

di Rosemarie Serrato

La Legge 232/2016 ha significativamente rimodellato il cd. “sisma bonus”, introducendo, da un lato, un’articolata tipologia di detrazioni basate sulla classificazione sismica degli edifici e, dall’altro lato, estendendo il periodo per l’accesso alle detrazioni fino al 2021.

E’ stato modificato l’articolo 16 del DL 63/2013 (proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili), prevedendo – quanto meno per la detrazione al 50% – la possibilità di accedere agli incentivi  anche per gli immobiliti ricadenti in zona simica 3 (zone con sismicità medio-bassa, dove possono verificarsi forti terremoti ma rari, che comprende circa 1.560 comuni). In precedenza tale possibilità riguardava unicamente gli immobili in zona sismica 1 (sismicità alta, che comprende circa 708 comuni) e zona sismica 2 (sismicità medio-alta, che comprende circa 2.345 comuni).

Non è chiarissimo se anche le detrazioni più elevate e legate, come vedremo, al miglioramento della classe sismica dell’edifico, riguardino gli immobili in zona sismica 3.

L’individuazione delle zone sismiche fa riferimento all’OPCM 3724/2003.

Ulteriore novità di rilievo è che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo anziché, com’era in precedenza, in dieci.

La Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto, dunque, l’istituto della classificazione simica degli edifici: una sorta di certificato di prestazione sismica degli edifici, non obbligatorio (almeno per ora) per tutti gli edifici ma necessario per chi voglia accedere alle detrazioni.

La concreta definizione del sistema di classificazione è demandato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – che è stato emanato il 28 febbraio 2017 – che ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché la definizione delle modalità per l’attestazione dell’efficacia degli interventi effettuati.

Le detrazioni si articolano in tre categorie che vanno da quella ordinaria, che riguarda interventi che non prevedono il miglioramento della classe sismica dell’edificio (pari al 50%) a quella intermedia (con detrazioni dal 70% all’80%) in caso di miglioramento della classe sismica di costruzioni residenziali ovvero produttive a quella più elevata (con detrazioni dal 75% all’85%) per le ipotesi di interventi di miglioramento della classe sismica ad opera dei condomini.

In particolare, al di là della detrazione ordinaria al 50%, per gli edifici abitativi e produttivi:

  • la detrazione al 70% riguarda gli interventi comportanti una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • la detrazione all’80% riguarda gli interventi comportanti una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici ad opera dei condomini – e nel limite di un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio:

  • la detrazione al 75% riguarda gli interventi comportanti una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • la detrazione all’85% riguarda gli interventi comportanti una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori.

È inoltre prevista la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Tuttavia, non è chiaro se la disposizione si applichi solo agli interventi riguardanti le parti comuni degli edifici ovvero anche agli interventi sugli edifici abitativi e produttivi.

Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di miglioramento sismico degli edifici rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica.

Gli interventi che danno diritto alle detrazioni sono quelli di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001 e cioè:

  • interventi di manutenzione straordinaria;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  • interventi di ristrutturazione edilizia.

Infine, è importante sottolineare che le detrazioni di cui si tratta non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

 

. Le detrazioni

Le detrazioni di calcolano sulla base del miglioramento del rischio sismico, articolato in otto classi di rischio sismico con grado di rischio crescente dalla lettera A+ alla G:

tipologia % caratteristiche
interventi senza miglioramento classe rischio sismico
detrazione base 50 max € 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno
interventi con miglioramento classe rischio sismico per edifici residenziali e produttivi
detrazione in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore 70
detrazione in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. 80
interventi con miglioramento classe rischio sismico per parti comuni di edifici condominiali max € 96.000 per unità immobiliari di ciascun edificio
detrazione in caso di passaggio a una classe di rischio inferiore 75 possibilità di optare per cessione del credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati
detrazione in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. 85 possibilità di optare per cessione del credito a chi ha effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati
  1. La procedura
  1. Incarico al professionista per
    1. valutazione della classe di rischio (spesa detraibile)
    2. predisposizione del progetto di intervento (spesa detraibile)
  2. Individuazione classe di rischio prima dell’intervento;
  3. Progetto di riduzione della classe di rischio sismico e relativa asseverazione;
  4. Attestazione della conformità al progetto da parte del direttore dei lavori e il collaudatore statico.