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La legge lombarda sul recupero di vani seminterrati

In Lombardia sarà possibile recuperare vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale.

È quanto prevede la legge regionale n. 7/2017 che si innesta sul solco della politica lombarda di contenimento di consumo di suolo, avviata con la LR 31/2014 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato).

I vani seminterrati che potranno essere oggetto di recupero sono, secondo la legge in commento, quelli che si trovano a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio.

Condizioni: Per poter recuperare vani e locali seminterrati, è richiesto il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. I vani seminterrati devono essere legittimamente autorizzati alla data di entrata in vigore della legge;
  2. Gli edifici in cui questi sono collocati devono essere serviti dalle opere di urbanizzazione primaria;
  3. Le opere di recupero dei vani in questione devono rispettare la normativa igienico-sanitaria (a tal proposito, la LR 7/2017 precisa uno dei requisiti igienico-sanitari da rispettare, indicando che l’altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a 2,40 m).

Titoli edilizi. Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire senza opere o con interventi edilizi, fermo restando che in questo caso occorrerà premunirsi del necessario titolo abilitativo edilizio. Nel caso di recupero senza opere, invece, basterà inviare una preventiva comunicazione al Comune

Se gli interventi di recupero comportano l’incremento del carico urbanistico esistente, poi, sarà necessario dimostrare la disponibilità di aree per servizi e attrezzature pubblici secondo le disposizioni comunali, o in caso di impossibilità di tale reperimento, sarà consentita la monetizzazione.

Vincolo di destinazione. Una volta avvenuto l’intervento di recupero dei vani seminterrati, i volumi edilizi così recuperati non potranno essere oggetto di successivo mutamento di destinazione d’uso per dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità.

Disposizioni particolari per le strutture ricettive. La LR 7/2017 poi prevede disposizioni speciali per le strutture ricettive – alberghiere, stabilendo che ai fini del calcolo della SLP non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. Resta però in capo ai comuni l’obbligo di adeguare i propri PGT a tali disposizioni entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge.

Esclusione di aree comunali. È facoltà dei Comuni disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione della legge sul recupero dei locali seminterrati. Per far ciò, però, è necessaria una delibera di Consiglio comunale da adottarsi entro il termine perentorio di centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge.

Non sarà in ogni caso possibile procedere con il recupero dei vani seminterrati che insistono in parti di territorio per cui sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate o in presenza di fenomeni idrogeologici che possono determinare situazioni di rischio nell’utilizzo di spazi seminterrati.