Novità normative e orientamenti giurisprudenziali in urbanistica, edilizia e ambiente

Annullamento in autotutela dei titoli edilizi: quali limiti ai Comuni?

I provvedimenti amministrativi che non rispettano le previsioni normative (quindi, illegittimi) sono annullabili, potendo essere privati di efficacia o dal giudice amministrativo o dalla amministrazione che li ha emanati.

L’annullamento giudiziale avviene quando il provvedimento è impugnato avanti al TAR nei termini di perenzione (60 giorni) e nel processo ne si accerta l’illegittimità. Invece, l’annullamento da parte della stessa amministrazione che ha emesso il provvedimento (cd. potere di autotutela) può avvenire in 18 mesi dal perfezionamento del titolo.

Le condizioni che l’amministrazione deve rispettare per esercitare questo potere sono stabilite nell’art. 21 nonies della L. 241/1990 e consistono:

  • nell’esistenza di un interesse pubblico “superiore” a rimuovere l’atto rispetto a quello del privato alla conservazione dell’atto;
  • nella necessità di dare struttura all’atto di autotutela con una adeguata motivazione;
  • nell’addivenire alla decisione di ritiro in autotutela in un termine ragionevole, oggi fissato in 18 mesi dall’emanazione dell’atto.

Ma queste condizioni sono applicabili anche in materia edilizia?

Sul punto si sono registrati due orientamenti giurisprudenziali diversi: secondo una prima interpretazione, l’annullamento dei titoli edilizi non dovrebbe sottostare alle condizioni sopra espresse. In altri termini, non sarebbe necessario per la Pubblica Amministrazione motivare adeguatamente il provvedimento – cd. di secondo grado – che ritira un atto precedentemente emanato. Sarebbe sufficiente, quindi, il semplice ripristino della legalità (che avviene con l’eliminazione del provvedimento illegittimo) a sorreggere il provvedimento di autotutela. Ne consegue che questo potere non soggiacerebbe a particolari limiti temporali: perseguendo l’obiettivo della tutela della legalità, il Comune avrebbe sempre la facoltà di esercitare questo potere.

Una seconda interpretazione si sta recentemente affiancando alla precedente: il TAR Napoli, con sentenza n. 933 del 15 febbraio 2017, riconosce invece piena operatività ai principi generali che condizionano il legittimo esercizio del potere di autotutela, ritenendo quindi necessaria la congrua motivazione dell’esistenza di un prevalente interesse pubblico, specifico e concreto. Non sono dunque sufficienti solo le statuizioni di rito per procedere in autotutela (la semplice e diffusa locuzione secondo cui “l’intervento compromette l’assetto e l’equilibrio urbanistico previsto dal PRG” non è quindi sufficiente a sorreggere la motivazione di un provvedimento in autotutela di un permesso di costruire).

La ragione di ciò, secondo i giudici campani, sta nei valori di rango costituzionale dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Quindi la verifica della legittimità di un atto deve essere rimessa ad apprezzamenti concreti da parte della PA.

Ricordiamo che in questo senso si è mosso anche il Tar Bari che, con sentenza n. 351 del 17 marzo 2016, ha riconosciuto l’applicabilità del termine di 18 mesi per l’esercizio del potere di autotutela anche per un permesso di costruire.