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Modello semplificato per l’AUA

Riportiamo di seguito gli articoli di Federico Vanetti pubblicati su Il Sole 24 Ore del 3 agosto 2015 che illustrano la disciplina delle autorizzazioni ambientali anche alla luce del modello semplificato per l’AUA, operativo dal 30 giugno 2015.

Semplificazione anche per l’AUA

di Federico Vanetti

Dopo due anni di sperimentazione dell’autorizzazione unica ambientale (AUA) arriva ora anche l’autorizzazione semplificata. E’ operativo dal 30 giugno, infatti, il modello unico di autorizzazione ambientale semplificata.

Il D.P.R. n. 59/2013 ha introdotto l’AUA quale strumento di semplificazione delle autorizzazioni e comunicazioni ambientali e, quindi, degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA (autorizzazione integrata ambientale).

L’AUA è un provvedimento unico che sostituisce le precedenti autorizzazioni e comunicazioni di natura ambientale che tipicamente sono richieste per svolgere attività produttive.

In particolare, questa autorizzazione sostituisce sette procedimenti:

  1. l’autorizzazione agli scarichi,
  2. l’utilizzazione agronomica degli effluenti,
  3. l’autorizzazione emissione in atmosfera,
  4. l’autorizzazione generale ex art. 272 del d.lgs. n. 152/2006,
  5. la valutazione impatto acustico,
  6. l’autorizzazione utilizzo fanghi
  7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’AUA andrebbe richiesta prima dell’avvio di nuove attività produttive, ovvero alla scadenza/rinnovo del primo titolo autorizzativo incluso nell’autorizzazione unica.

Secondo l’art. 3 del d.p.r. n. 59/2013, è comunque fatta salva la facoltà per gli operatori di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione (es. recupero rifiuti), ovvero ad autorizzazione di carattere generale. Alle Regioni era riservata la possibilità di incrementare il numero di autorizzazioni sostituite.

L’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, poi, indica le modalità di presentazione della domanda presso il SUAP.

La semplificazione introdotta da questo titolo autorizzativo, da un lato, consiste nella durata dell’autorizzazione fissata in 15 anni, ben più lunga rispetto alla durata di alcune autorizzazioni singole sostituite (es. gli scarichi, la cui autorizzazione ha una durata di 4 anni), dall’altro, dovrebbe consistere nella presentazione di un’unica domanda allo sportello unico per le attività produttive.

Tuttavia, in molti casi, l’utilizzo del SUAP si è rilevato più complesso del previsto, con conseguente aggravio delle procedure. Non a caso, alcune regioni sono dovute intervenire con linee guida applicative.

Ad esempio, la Regione Lombardia ha previsto l’utilizzo di un modello unico regionale (approvato con D.D.G. n. 512/2014) da presentarsi in via telematica.

È quindi con interesse che enti e operatori attendevano il modello semplificato previsto dall’art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 59/2013, il quale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 giugno 2015, con decreto dell’8 maggio 2015 emanato dal Ministero per la Semplificazione e dal Ministero dell’Ambiente.

Il decreto contiene uno specifico modello di istanza di AUA, che dovrà essere utilizzato dalle Regioni.

Invero, tale modello deve immediatamente essere applicato dalle Regioni atteso che il termine di “recepimento” previsto nel decreto di fatto è coinciso con la data di pubblicazione del decreto stesso, ossia – come detto – il 30 giugno 2015.

Alle Regioni, poi, spetta il compito di pubblicizzare e promuovere il ricorso a tale strumento di semplificazione.

Occorrerà, dunque, verificare se con tale decreto attuativo, le semplificazioni prospettate dal d.p.r. 59/2013 divengano effettivamente tali.

Un nuovo modello con 55 pagine (più gli allegati)

La norma che ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (articolo 10, comma 3, del d.p.r. 59/2013) aveva espressamente previsto un modello semplificato e unificato per la richiesta di AUA da varare con decreto del Ministero dell’Ambiente di concerto con quello per la Pubblica Amministrazione.

Con il decreto dell’8 maggio scorso (pubblicato il 30 giugno 2015 sulla Gazzetta Ufficiale) ha trovato attuazione la citata previsione legislativa.

Il modello semplificato di istanza è un documento di quasi 55 pagine che, attraverso la sua compilazione, dovrebbe aiutare i gestori degli impianti a fornire alle pubbliche amministrazioni tutte le informazioni necessarie relative ai permessi ambientali che devono essere sostituiti dall’AUA.

La prima parte del documento richiede le informazioni generali relative al gestore, impianto e autorizzazioni da sostituire, rinnovare o modificare.

La seconda parte del documento, invece, si compone di otto schede relative alle autorizzazioni e comunicazioni sostituite, rispettivamente per gli scarichi di acque reflue, utilizzazione agronomica, emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, emissioni in atmosfere per impianti e attività in deroga, impatto acustico, utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi e operazioni di recupero di rifiuti pericolosi.

Attraverso la compilazione delle schede, il gestore fornisce alle autorità le informazioni sostanziali relative alle autorizzazioni di interesse (ovviamente, andranno compilate solo le schede che riguardano le attività effettivamente esercitate).

Il modello ministeriale, tuttavia, oltre alla compilazione delle schede richiede anche la presentazione di ulteriori allegati che dovranno essere predisposti dal gestore per ogni autorizzazione o comunicazione sostituita dall’AUA.

In particolare, è previsto che siano predisposte specifiche relazioni tecniche per le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione e delle operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il modello, dunque, rappresenta sicuramente un ausilio per gli operatori e per le autorità in quanto definisce e illustra tutte le informazioni e i documenti che devono essere contenuti e allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale.

Tuttavia, resta il fatto che le informazioni da fornire e i documenti da allegare (soprattutto nel caso in cui l’operatore sia interessato alla sostituzione di più provvedimenti autorizzativi) restano molti e richiedono comunque verosimilmente un supporto tecnico importante.

 

Cosa sostituisce l’AUA:

  • Autorizzazione agli scarichi: Necessaria per tutti coloro che originano scarichi reflui, 124 e ss del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti: Necessaria per coloro che intendono utilizzare acque reflue a fini agronomici, 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • Autorizzazione emissione in atmosfera: necessaria per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • Autorizzazione generale: Necessaria per emissioni in deroga relative alle attività di cui alla parte I allegato IV della parte V del d.lgs. n. 152/2006, 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
  • Valutazione Impatto Acustico: Necessaria per attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, Articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
  • Autorizzazione utilizzo fanghi: Necessaria per chi intende utilizzare i fanghi in attività agricole proprie o di terzi, Articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
  • Comunicazioni per recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi: Necessaria per gli operatori che intendono recuperare i rifiuti secondo le procedure semplificate, 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152