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Aumentano i controlli sull’impatto ambientale

Pubblichiamo di seguito i due articoli di Federico Vanetti, apparsi su Il Sole 24 Ore dell’11 maggio 2015 che illustrano la disciplina del DM 30 marzo 2015 in materia di soglie per la sottoposizione dei progetti a VIA.

Aumentano i controlli sull’impatto ambientale

di Federico Vanetti

Dal 26 aprile scorso sono applicabili i nuovi criteri di valutazione dei progetti sottoposti a verifica di VIA di competenza delle regioni e delle province autonome. Con la conseguenza che abbassandosi le soglie di verifica dell’impatto ambientale si allarga a un numero sempre maggiore di progetti di opere o di infrastrutture.

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2015 (pubblicato in G.U. n. 84 dell’11 aprile 2015 ed entrato in vigore 15 giorni dopo), emanato a seguito del decreto legge n. 91/2014, ha, infatti, recepito le indicazioni fornite dalla Direttiva 2011/92/UE e, quindi, ha definito i nuovi criteri integrativi e le soglie da applicare ai progetti di competenza regionale da assoggettare a procedura di verifica di VIA così come richiede il Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006, all’allegato IV della Parte Seconda).

Il Decreto definisce altresì le modalità attraverso cui le regioni e le province autonome dovranno adeguare le proprie disposizioni locali.

In particolare, è riconosciuta alle Autonomie la possibilità di avviare una ulteriore fase di confronto con il Ministero dell’Ambiente al fine di modificare le soglie o i criteri di valutazione dei progetti, ma solo nell’ottica di porre livelli di tutela ambientale più restrittivi e comunque non inferiori a quelli stabiliti a livello europeo.

L’applicazione dei nuovi criteri, dunque, comporterà sostanzialmente una riduzione delle soglie dimensionali dei progetti e, quindi, una estensione dell’applicazione delle procedure di VIA.

È bene evidenziare che i criteri stabiliti dal decreto ministeriale costituiscono espressamente parte integrante del d.lgs. n. 152/2006 e, quindi, sono direttamente vincolanti sia per le autorità che per i privati, senza necessità di preventivo recepimento da parte delle regioni.

Il decreto, infatti, chiarisce che tali criteri integrativi sono immediatamente applicabili dall’entrata in vigore del decreto (come detto dal 26 aprile scorso) e trovano diretta applicazione su tutto il territorio nazionale rispetto ai progetti di competenza regionale.

Le Regioni, dunque, possono adeguare i propri ordinamenti alle nuove disposizioni, ma in attesa di tale adeguamento, dovranno osservare le linee guida ministeriali.

L’art. 4 del decreto, inoltre, stabilisce che le nuove disposizioni debbano trovare applicazione rispetto a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di VIA è oggi pendente, nonché per quei progetti rispetto ai quali la procedura autorizzativa è ancora in corso.

Invero, tale ultima previsione è foriera di dubbi. Il riferimento generico alle autorizzazioni, infatti, potrebbe portare a ritenere che i nuovi criteri si applichino anche a quei progetti rispetto ai quali si è già conclusa la procedura di verifica di VIA, ma che non sono stati ancora autorizzati. In tal caso, dunque, la verifica di VIA dovrebbe essere ripetuta secondo la nuova disciplina.

Tuttavia, poiché la verifica di VIA e la VIA stessa sono fasi endoprocedimentali specifiche, parrebbe ingiustificata una ripetizione di tali fasi se già concluse, in quanto la ripetizione comporterebbe un notevole aggravio dei processi di autorizzazione e di realizzazione di progetti complessi.

Peraltro, tale lettura della norma parrebbe altresì contraddittoria rispetto alle previsioni dello stesso art. 6, comma 7, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 (per come modificato dal DL 91/2014) secondo cui “fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all’articolo 20 è effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato V“.

Poiché la stessa norma che ha previsto l’emanazione del decreto ministeriale, ammetteva espressamente la possibilità di portare avanti le procedure di verifica ai sensi della normativa precedente, risulterebbe illogico e contraddittorio che il decreto ministeriale intervenuto successivamente e in attuazione di tale disposizione, imponga oggi la ripetizione delle procedure ormai concluse ai sensi della citata previsione transitoria. Il tenore letterale del decreto, tuttavia, lascia aperto il dubbio interpretativo.

Infine, è bene osservare che lo stesso decreto prevede una fase di monitoraggio da parte del Ministero delle procedure applicative delle linee guida al fine di predisporre – se necessario – una loro revisione e aggiornamento nell’ottica di migliorare l’efficienza del procedimento di verifica di VIA.

Cumulo o incidenti, due sentinelle

I nuovi criteri e le nuove soglie per verificare se un’opera o un’infrastruttura di competenza regionale sia o no soggetta a VIA, in vigore dal 26 aprile scorso (DM 30 marzo 2015) non sono sostitutivi di quelli già previsti dal Codice dell’Ambiente, in particolare, dagli allegati al D.Lgs. 152/2006 IV e V della Parte Seconda), ma solo integrativi. Vanno letti cioè come un compeltamento alle indicazioni già esistenti.

I nuovi criteri, in particolare, riguardano due aspetti fondamentali dei progetti: caratteristiche e localizzazione.

Rispetto alle caratteristiche dei progetti, vengono fissati due nuovi criteri: il primo legato al cumulo di progetti, il secondo invece al rischio di incidenti.

Il cumulo. Il primo dei due nuovi criteri introdotti impone che un progetto debba essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale (in particolare nel raggio di un chilometro), così da evitare la frammentazione artificiosa di un progetto unitario al sol fine di restare al di sotto delle soglie o dimensioni per l’assoggettamento a VIA.

Ad ogni buon conto, gli altri progetti da considerare cumulativamente, tra le altre cose, devono essere progetti di nuova realizzazione, appartenenti alla medesima categoria progettuale dell’intervento in questione e ricadenti in un ambito territoriale definito da una fascia di 1km (salva diverse indicazioni da parte delle regioni).

Nel caso in cui le condizioni di “cumulo” sussistano, la soglia dimensionale del progetto in esame viene ridotta del 50%.

Le linee guida, tuttavia, riconoscono una prevalenza della procedura di VAS e, quindi, prevedono una disciplina meno rigida per quei progetti già sottoposti alla valutazione strategica, che rappresenta il contesto procedurale più adeguato per valutare gli effetti cumulativi indotti dalla realizzazione di più opere o interventi.

Gli incidenti. Il secondo criterio legato alle caratteristiche del progetto è quello relativo al rischio di incidenti correlato all’uso di particolari sostanze.

Il riferimento è alla normativa Seveso (d.lgs. n. 334/1999) avente ad oggetto il rischio di incidenti rilevanti per l’utilizzo di particolari sostanze pericolose.

Pertanto, nel caso in cui il progetto sia anche sottoposto alla disciplina sul rischio di incidenti rilevanti, la soglia dimensionale è ridotta del 50%.

Infine, per quanto riguarda il criterio della localizzazione dei progetti, le linee guida individuano determinate categorie di zone (umide, costiere, montuose, forestali, protette, di qualità europea, a forte densità demografica o di importanza storica, culturale e archeologica) rispetto alle quali le soglie dimensionali del progetto sono ridotte anche in questo caso del 50%.

Poiché un progetto può anche ricadere in più ipotesi governate dai diversi criteri, le linee guida chiariscono che la sussistenza di più criteri comporta sempre e comunque un dimezzamento delle soglie.

È bene osservare, infine, che, nel recepire il decreto in esame, le regioni e le province autonome possono ridurre ulteriormente le soglie dimensionali rispetto alle linee guida ministeriali.