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Impianti AIA, rush per le verifiche

Pubblichiamo di seguito gli articoli contenuti nella pagina a cura di Federico Vanetti, de Il Sole 24 Ore del 13 aprile 2015, in tema di scadenze operative per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale con un focus sulle previsioni del DM 272/2014 che riguardano la procedura per la redazione della relazione di riferimento.Impianti AIA, rush per le verifiche

di Federico Vanetti

Scadenze ravvicinate per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. Entro mercoledì 22 aprile molti di questi dovranno verificare lo stato di salute di acqua e suolo. Ma il perimetro dell’obbligo è ancora incerto, soggetto alla competenza incrociata di Stato e Regioni. E da valutare caso per caso.

Dopo il recepimento della direttiva 2010/73/Ue attraverso il D.Lgs. 46/2014, gli impianti soggetti ad AIA sono tenuti a verificare lo stato qualitativo dei suoli e delle acque sotterranee e, quindi, l’esistenza di potenziali contaminazioni attraverso la c.d. relazione di riferimento.

La relazione è uno strumento pratico volto a consentire un raffronto tra lo stato qualitativo del sito al momento della redazione del documento e lo stato del medesimo sito al momento della cessazione definitiva delle attività e ciò al fine di monitorare il possibile aumento significativo dell’inquinamento del suolo e delle acque di falda.

Il d.lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), tuttavia, si limita a prevedere l’obbligo di presentazione della relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell’impianto ovvero prima dell’aggiornamento dell’AIA, senza, invece, dettare specifiche indicazioni circa le modalità di elaborazione del documento, le quali sono rinviate ad un successivo decreto ministeriale.

Il DM di gennaio. Il Ministero dell’Ambiente, con il d.m. n. 272 del 13 novembre 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2015), ha definito le modalità di redazione della relazione di riferimento, introducendo anche una procedura di verifica preliminare.

Secondo il citato d.m., una prima categoria di impianti AIA rimessi alla competenza statale (raffinerie, acciaierie, impianti di gassificazione e di liquefazione, ossia quelli di cui all’allegato XII della parte seconda del citato d.lgs. n. 152/2006, con eccezione di centrali termiche alimentate a gas naturale) dovranno direttamente presentare la relazione di riferimento entro il 22 gennaio 2016 (ossia entro un anno dall’entrata in vigore del d.m.).

Più stringente, invece, la scadenza per gli altri impianti soggetti ad AIA (ossia gli altri impianti considerati dall’allegato VIII), i quali devono completare la procedura di verifica entro il 22 aprile 2015.

Sarà quindi questa procedura di screening a determinare quali di questi impianti debbano effettivamente predisporre la relazione di riferimento e quali, invece, siano esonerati.

Le due letture possibili. L’obbligo di avviare la procedura di verifica, tuttavia, non è chiaro. Il d.m. 272, infatti, all’art. 3 comma 2, dispone in via generale che la verifica debba essere condotta rispetto a tutti gli impianti di cui all’allegato VIII che non ricadono tra quelli direttamente soggetti a relazione di riferimento (ossia quelli dell’allegato XII, con alcune esclusioni specifiche). Senonché, il successivo art. 4 impone l’obbligo di verifica entro il prossimo 22 aprile solo agli impianti soggetti ad AIA “statale” che non ricadono nell’ipotesi di assoggettamento diretto alla relazione di riferimento.

Se il riferimento alla competenza statale è effettivamente voluto – come pare ragionevole pensare – la procedura di verifica entro il 22 aprile riguarderebbe solo le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale che, sebbene ricadenti tra quelli di cui all’allegato XII, non inclusi nella prima categoria direttamente assoggettata ad obbligo di predisposizione della relazione di riferimento. Di contro, tutti gli altri impianti AIA già operativi di competenza regionale o provinciale dovrebbero eseguire tale verifica prima del primo aggiornamento autorizzativo, salve diverse disposizioni regionali.

Se, invece, la locuzione “statale” fosse un mero errore materiale, tutti gli impianti AIA regionali e provinciali dovrebbero completare la procedura di verifica entro il prossimo 22 aprile.

A fronte di tale dubbio interpretativo, alcune regioni si sono già attivate al fine di fornire chiarimenti, fornendo indicazioni sulla procedura di verifica degli impianti di competenza regionale o provinciale.

Secondo le regioni, infatti, sono fatte salve le rispettive competenze e, quindi, la locuzione “statale” è voluta.

Le indicazioni regionali ad oggi disponibili, tuttavia, in molti casi, fissano comunque termini di conclusione della procedura di verifica particolarmente stringenti (es. 7 maggio 2015), che richiedono alle imprese coinvolte una programmazione anticipata delle attività da porre in essere.

 

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Valutazione in quattro fasi per l’esonero della relazione

di Federico Vanetti

I gestori degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) che ai sensi del DM 272/2014 o della specifica disciplina regionale devono ora avviare la procedura di verifica volta a valutare la necessità o meno di presentare una relazione di riferimento, devono partire, appunto, da una verifica preliminare e capire se esista un rischio di contaminazione del suolo o della falda che derivi dal proprio impianto produttivo.

In particolare, l’allegato 1 del citato d.m. 272 fornisce un diagramma di flusso attraverso il quale si articola la procedura di verifica. Il punto di partenza è appunto indicato nell’analisi della presenza di sostanze pericolose di cui va valutata la quantità e, dunque, l’eventuale superamento delle soglie di rischio che fa scattare l’obbligo di della relazione. Sono questi gli elementi da valutare per determinare l’effettivo rischio di inquinamento.

Vengono, quindi, individuate quattro fasi valutative consequenziali.

  • La fase 1 è volta ad identificare l’utilizzo di sostanze pericolose nell’impianto.

A tal fine, la pericolosità delle sostanze deve essere valutata ai sensi del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione di sostanze e miscele (il quale prevede una implementazione per fasi, con adempimenti in scadenza nei prossimi mesi).

Se non sono utilizzate sostanze pericolose, la procedura si arresta subito e il gestore è escluso dall’obbligo di predisposizione della relazione di riferimento.

Qualora, invece, siano effettivamente utilizzate sostanze pericolose è necessario avviare la Fase 2.

  • Come secondo passaggio, occorre determinare quali siano le quantità di sostanze pericolose utilizzate nell’impianto. Il d.m. 272/2014 contiene una specifica tabella che indica le soglie di riferimento a fine comparativo: in caso di superamento dei limiti tabellari occorre avviare la Fase 3, altrimenti – anche in questo caso – la procedura si esaurisce con esclusione dall’obbligo di predisposizione della relazione di riferimento.
  • Questo passaggio eventuale richiede una valutazione della reale possibilità di contaminazione del suolo e della falda sulla base delle proprietà chimico-fisiche delle sostanze pericolose e delle caratteristiche geo-idrogeologiche del sito.

La valutazione dovrà anche tenere conto delle misure di gestione delle sostanze pericolose che sono state poste in essere dal gestore dell’impianto a protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Mentre le prime due fasi sono ancorate a criteri di valutazione oggettivi e misurabili, questa ulteriore fase è maggiormente discrezionale e, quindi, richiederà verosimilmente un maggior confronto con enti competenti che dovranno valutare gli esiti della procedura di verifica.

Ad ogni buon conto, qualora l’esito di tale valutazione confermi una effettiva possibilità di contaminazione, il gestore sarà tenuto a predisporre la relazione di riferimento vera e propria.

In caso contrario, invece, l’impianto sarà escluso da tale obbligo.

  • Il d.m. 272, quindi, contiene anche le indicazioni e i criteri per la predisposizione della relazione di riferimento vera e propria (allegati 2 e 3) che, di fatto, rappresenta la Fase 4.

Nel caso in cui la procedura di verifica sia eseguita su impianti soggetti ad AIA regionale o provinciale, le regioni potrebbero fornire ulteriori indicazioni e/o criteri di verifica.

Tuttavia, allo stato, solo alcune regioni hanno preso posizione rispetto alla relazione di riferimento e alla procedura di verifica, limitandosi a disciplinare gli aspetti procedurali piuttosto che i contenuti e/o valutazioni della verifica.